Lo statuto

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi degli artt. 36 ss. del C.C., della L. 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di Promozione Sociale denominata “Associazione Culturale BALDOfestival”, con sede in Caprino Veronese (VR), via Porcino Fornase n. 56/a.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all’interno dello stesso Comune; potranno altresì essere istituite sedi operative anche altrove in diverso Comune.
3. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità
1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro alcuno e svolge attività ad utilità sociale volte al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare quelle di promuovere e gestire, possibilmente con cadenza annuale, la manifestazione “BALDOfestival” ed altre iniziative a carattere culturale, sociale, storico ed etnografico che siano utili alla salvaguardia delle tradizioni, alla promozione ed allo sviluppo culturale, scientifico, turistico ed economico del Monte Baldo e dei territori limitrofi, ispirandosi ai principi della sostenibilità ambientale e socio-culturale.
4. Per raggiungere i propri scopi statutari l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di promozione sociale:

a. organizzare e svolgere attività di promozione del Monte Baldo, della zona del Baldo-Garda e della Bassa Vallagarina e della montagna in generale, nonché di divulgazione delle tematiche ad essi connesse quali, a titolo di esempio, le tradizioni, le questioni etnografiche e folkloriche, le questioni ambientali e sociali, l’enogastronomia;
b. organizzare e sostenere attività culturali e artistiche, sia temporanee che permanenti, volte alla promozione della libera espressione della creatività e della persona umana in tutte le sue forme come, a titolo di esempio, in campo letterario, teatrale, musicale o dell’arte ambientale;
c. realizzare e/o promuovere progetti di tutela, recupero, rigenerazione e valorizzazione, di beni artistici, culturali, storici, archeologici, ambientali, o comunque di Beni Comuni del territorio, nonché aderire ad analoghi progetti di terzi;
d. svolgere e sostenere attività di ricerca culturale, artistica, storica, sociale, etnografica e/o ambientale sul e nel territorio del Monte Baldo e in quelli limitrofi, anche eventualmente istituendo specifiche borse di studio;
e. organizzare e sostenere attività, progetti, manifestazioni ed iniziative volte alla promozione dell’integrazione sociale e culturale e dell’interculturalità;
f. organizzare e sostenere corsi o attività didattiche coerenti con le finalità istituzionali e volte alla promozione e all’elevazione della persona ed allo sviluppo culturale del territorio;
g. organizzare attività congressuali, seminariali ed espositive, o comunque manifestazioni volte alla divulgazione e allo stimolo di una riflessione sulle tematiche istituzionali;
h. realizzare o sostenere attività ricreative, anche sportive ed escursionistiche, volte alla promozione della socialità e della conoscenza del territorio;
i. produrre e/o diffondere materiali e pubblicazioni informativi e divulgativi, inerenti alle tematiche istituzionali o di promozione delle attività associative, in qualunque forma, anche editoriale e/o multimediale;
j. svolgere campagne di sensibilizzazione sulle tematiche istituzionali e/o di raccolta fondi su specifici progetti, propri o di terzi, nel rispetto della normativa specifica;
k. svolgere ogni altra attività atta al raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto e nei limiti della normativa in materia.

5. L’Associazione potrà ricevere patrocini e contributi da altri Enti, pubblici o privati, e realizzare progetti congiuntamente a tali Organizzazioni; in particolare, l’Associazione potrà, al fine di assicurare il più completo conseguimento degli scopi statutari, consorziarsi o riunirsi in coordinamento con Pro Loco locali, altre Associazioni o altri Enti operanti per le medesime finalità.
6. L’Associazione potrà altresì svolgere attività anche commerciali, economiche, finanziarie e immobiliari volte al raggiungimento delle finalità statutarie, purché in via marginale ed ausiliaria.

Art. 3 – Soci
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, accettare esplicitamente lo Statuto e impegnarsi a versare la quota associativa.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. In caso di diniego, motivato per iscritto, il richiedente ha facoltà di appellarsi, entro trenta giorni, all’Assemblea, che giudica in via definitiva.
3. Ci sono tre categorie di soci:

a. ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
b. sostenitori: coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
c. benemeriti: persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
1. La disciplina del rapporto associativo è uniforme. Tutti i soci maggiorenni di età hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e di esprimere il proprio voto in Assemblea.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’Associazione anche con le quote associative annuali, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi sociali. I Soci hanno inoltre il dovere di rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni e di non svolgere attività tali da arrecare danno all’Associazione.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 – Recesso ed esclusione del socio
1. I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
2. Può recedere presentandone domanda al Consiglio Direttivo il Socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.
3. Può essere dichiarato decaduto il/la Socio/ia:

a. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b. che non abbia versato la quota associativa annuale.

4. Può essere escluso il/la Socio/ia:

a. che svolga attività in contrasto con quelle dell’Associazione;
b. che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
c. che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.

5. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. Entro tale termine il socio escluso può appellarsi all’Assemblea che giudica in via definitiva.
6. Il Socio che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del socio defunto, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Art. 6 – Organi sociali
1. Gli organi dell’associazione sono:

a. l’Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 – Assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni socio maggiorenne d’età ed in regola con la quota associativa, ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun partecipante.
2. È convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta un decimo dei soci; in questo ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata entro venti giorni dalla richiesta.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante avviso scritto, con mezzo idoneo a comprovarne l’invio, contenente l’ordine del giorno dei lavori.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. È ammessa anche la seconda convocazione, che può tenersi nello stesso giorno della prima.

Art. 8 – Compiti dell’Assemblea
1. Sono compiti dell’Assemblea convocata in seduta ordinaria:

a. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
b. approvare il rendiconto consuntivo;
c. approvare l’eventuale regolamento interno;
d. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
e. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e revocarne il mandato qualora ne sussistessero gravi e giustificati motivi;
f. deliberare su quant’altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. È invece compito dell’Assemblea convocata in seduta straordinaria deliberare su ogni modifica del presente Statuto, sull’eventuale scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o da un socio appositamente eletto prima dell’inizio dei lavori.

Art. 9 – Validità dell’assemblea
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei convenuti.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presente e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle stesse.
3. L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Art. 10 – Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e da lui sottoscritto unitamente al Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito di pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle linee programmatiche dell’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, comunque in numero dispari, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
4. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune proprie funzioni specifiche, mediante delibera scritta contenente durata, modalità operative, materia e responsabilità, a una specifica persona o ad un organo collegiale, purché a soci dell’Associazione.

Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a. nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, ed eventuali altre cariche che si ritenessero necessarie;
b. curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, nel rispetto delle linee guida da questa comunicate;
c. progettare, gestire e verificare lo svolgimento delle attività sociali, nonché curarne l’ordinaria amministrazione;
d. elaborare il rendiconto economico finanziario, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
e. convocare le Assemblee previste dallo Statuto;
f. deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
g. fissare la misura delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
h. deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l’apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari nell’ambito delle attività sociali;
i. deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all’Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

Art. 13 – Riunioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione ritenuta idonea, purché comprovante la stessa, almeno cinque giorni prima della seduta. Le sedute sono comunque valide con la presenza della totalità dei componenti.
2. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi membri, e comunque con la presenza di almeno due di questi; le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

Art. 14 – Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso.
3. In caso di suo impedimento le relative funzioni sono assolte dal Vicepresidente.

Art. 15 – Cessazione delle cariche sociali
1. Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi del Consiglio Direttivo, i rimanenti componenti hanno la facoltà di eleggere per cooptazione i membri mancanti fino a raggiungere il numero previsto al momento del loro insediamento, in ogni caso informandone tutti i Soci che hanno il diritto di richiedere la convocazione di un Assemblea che ratifichi a maggioranza tale decisione; qualora entro trenta giorni non ne sia fatta richiesta, si intende ratificata la decisione e l’elezione effettiva. In ogni caso il mandato non può essere prorogato e scade come previsto al momento dell’elezione assembleare. Qualora per qualsivoglia motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l’intero organo è da considerarsi decaduto; in tal caso l’Assemblea, convocata in seduta ordinaria dal Presidente uscente, dovrà procedere entro trenta giorni alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.
2. Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

Art. 16 – Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite, ai sensi della L.383/2000, art. 4, da:

a. quote e contributi degli/delle associati/e;
b. eredità, donazioni e legati;
c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli/alle associati/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g. erogazioni liberali degli/delle associati/e e dei terzi;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali, a titolo di esempio, feste e sottoscrizioni a premi;
i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

2. Il Patrimonio e il Fondo Comune dell’Associazione sono costituiti dalle quote di adesione, da beni mobili ed immobili di proprietà a qualunque titolo acquisiti e dagli eventuali avanzi di gestione messi a riserva.
3. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 – Rendiconto economico-finanziario
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso ed è predisposto dal Consiglio Direttivo, ed è depositato presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il rendiconto economico-finanziario è approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto entro il 30 di aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità previste dal presente Statuto.
2. Al termine della liquidazione, le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione andranno devolute a finalità di utilità sociale, preferibilmente ad altra Organizzazioni con finalità analoghe operanti nel territorio montebaldino, sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19 – Controversie
1. I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.
2. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominata dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominata dalla controparte e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

Art. 20 – Disposizioni finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.